Art. 9
In vigore dal 26 ago 1942
Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione, abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche un solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per l'esclusione dall'avanzamento - mediante rapporto particolareggiato - dalle autorità di cui al precedente .
L'esclusione è decisa dal Comandante generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-9