REGIO DECRETO·n. 1·1 gennaio 1930
Amnistia e indulto per reati comuni e militari.
Vigente dal 2 gennaio 1930 8 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'ar
Art. 2È altresì conceduta amnistia: a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli
Art. 3Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della
Art. 4Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del
Art. 5Il presente decreto non si applica: a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, a
Art. 6Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metro
Art. 7L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dall
Art. 8Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic