Art. 2
In vigore dal 2 gen 1930
È altresì conceduta amnistia:
a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale, semprechè il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500;
b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali;
c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-2