Art. 2

In vigore dal 2 gen 1930
È altresì conceduta amnistia: a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale, semprechè il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500; b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali; c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-2

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