Art. 7

In vigore dal 2 gen 1930
L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-7

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Art. 7 Amnistia e indulto per reati comuni e militari. — Testo vigente | Portale Normativo