Art. 8
In vigore dal 2 gen 1930
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Grandi - De Bono -
Gazzera - Sirianni - Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 3. - Mancini.
Storico versioni
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