Art. 8

In vigore dal 2 gen 1930
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Grandi - De Bono - Gazzera - Sirianni - Balbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 292, foglio 3. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-8

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Art. 8 Amnistia e indulto per reati comuni e militari. — Testo vigente | Portale Normativo