Art. 4

In vigore dal 2 gen 1930
Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione.
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Art. 4 Amnistia e indulto per reati comuni e militari. — Testo vigente | Portale Normativo