Art. 1
In vigore dal 2 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.
Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-1