Art. 1

In vigore dal 2 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: . È conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria. Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;1#art-1

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