Art. 5
In vigore dal 2 gen 1930
Il presente decreto non si applica:
a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti nelle leggi penali militari, e di renitenza alla leva;
b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo 1°, titolo 1°, libro 2° del codice penale, nonché nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
c) ai delitti di associazione per delinquere, previsti negli articoli 248 e 249 del codice penale, di falsità in monete e in carte di pubblico credito, previsti nel capo 1°, titolo 6°, libro 2° del codice penale, di omicidio previsto nell'art. 366 del codice penale, di furto previsto nell'art. 404, n. 12, del codice penale, e di rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408, 409, 410 e 411 del codice penale;
d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e nel relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;
e) ai reati in materia finanziaria.
Storico versioni
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