REGIO DECRETO·n. 1252·7 giugno 1923
Che dispone il passaggio della «Gazzetta ufficiale» del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa.
Vigente dal 14 dicembre 2009 8 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In forza d
Art. 2La pubblicazione si farà in tutti i giorni, non festivi, nelle ore pomeridiane.
Art. 3La Gazzetta sarà divisa in due parti: CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1984, N. 839
Art. 4La direzione e la redazione della Gazzetta saranno affidate all'ufficio di pubblicazione d
Art. 5L'attuale ufficio della Gazzetta ufficiale è soppresso. Il personale che attualmente vi è
Art. 6Con altro decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di c
Art. 7Con regolamento da emanarsi mediante R. decreto, su proposta del Ministro della giustizia
Art. 8Sono abrogati il Regio decreto 8 giugno 1893, numero 377, e tutte le altre disposizioni co
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ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'abrogazione del primo capoverso dell'art. 3.