Art. 8

In vigore dal 1 lug 1923
Sono abrogati il Regio decreto 8 giugno 1893, numero 377, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto. Il presente decreto avrà effetto dal 10 luglio 1923. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - OVIGLIO - DÈ STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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