Art. 4

In vigore dal 1 lug 1923
La direzione e la redazione della Gazzetta saranno affidate all'ufficio di pubblicazione delle leggi presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto. L' amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta saranno affidate al Provveditorato generale dello Stato che assume anche la vendita della Raccolta delle leggi e decreti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-4

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Art. 4 Che dispone il passaggio della «Gazzetta ufficiale» del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa. — Testo vigente | Portale Normativo