Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 lug 1923
La direzione e la redazione della Gazzetta saranno affidate all'ufficio di pubblicazione delle leggi presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto. L' amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta saranno affidate al Provveditorato generale dello Stato che assume anche la vendita della Raccolta delle leggi e decreti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-4