Art. 1

In vigore dal 1 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto il Regio decreto 8 giugno 1893, n. 377; Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 749; Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Gazzetta Ufficiale del Regno è pubblicata a cura del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in conformità delle disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-1

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