Art. 1
In vigore dal 1 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Regio decreto 8 giugno 1893, n. 377;
Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 749;
Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Gazzetta Ufficiale del Regno è pubblicata a cura del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in conformità delle disposizioni del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-1