Art. 3
In vigore dal 17 mar 1985
La Gazzetta sarà divisa in due parti:
CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1984, N. 839;
nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi o dai regolamenti del Regno.
Le due parti del giornale saranno stampate in fogli o parti di foglio separati e distinti, la prima con l'intestazione «Gazzetta ufficiale - Parte prima», la seconda Gazzetta ufficiale - Seconda parte - Foglio delle inserzioni».
Esse potranno essere poste in vendita anche separatamente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-3