Art. 6

In vigore dal 1 lug 1923
Con altro decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze, sarà provveduto al riordinamento del personale di redazione della Gazzetta, nonché alla sistemazione del personale attualmente addetto all'ufficio di essa, che si ritenga necessario mantenere in servizio ed all'eventuale dispensa del rimanente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252#art-6

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