TESTO UNICOSez. II

Art. 9

(Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10) Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, ; legge 13 luglio 1966, n. 559, , secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, ) Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. La Gazzetta Ufficiale è divisa in due parti, stampate e vendute separatamente. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in più serie; distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-9

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