TESTO UNICO›Sez. II
Art. 10
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali
In vigore dal 2 feb 2000
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , primo comma, e 8)
Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali
1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.
2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.
3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa.
3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione.
3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-10