TESTO UNICOSez. II

Art. 14

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale

In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ; legge 11 dicembre 1984, n. 839, ; legge 13 luglio 1966, n. 559, , secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale 1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell' sono inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 2. La Raccolta ufficiale è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia ed è stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale (Art. 14 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo