TESTO UNICOSez. II

Art. 17

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 12) Conservazione degli originali degli atti normativi statali

In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ) Conservazione degli originali degli atti normativi statali 1. Gli originali delle leggi, dei decreti e degli altri atti inseriti nella Raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli. 2. Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio centrale dello Stato in Roma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-17

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