TESTO UNICO›Sez. II
Art. 18
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono) Pubblicazione di atti e comunicati
In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono)
Pubblicazione di atti e comunicati
1. Nella prima parte della Gazzetta ufficiale sono pubblicati, oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.
3. Sono altresì pubblicati gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee parlamentari e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti.
4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. I decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
6. Restano ferme le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-18