TESTO UNICO›Sez. III
Art. 23
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale
In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, )
Diffusione della Gazzetta Ufficiale
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
2. La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-23