Art. 23 · (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale
TESTO UNICOSez. III

Art. 23

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(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale

In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, ) Diffusione della Gazzetta Ufficiale 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. 2. La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-23