TESTO UNICOSez. II

Art. 19

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali

In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali 1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Sono, altresì, pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-19

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