TESTO UNICOSez. II

Art. 7

(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Entrata in vigore degli atti normativi statali

In vigore dal 13 giu 1986
(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, ; legge 11 dicembre 1984, n. 839, ) Entrata in vigore degli atti normativi statali 1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all', comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-7

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(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Entrata in vigore degli atti normativi statali (Art. 7 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo