TESTO UNICOSez. I

Art. 4

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica

In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ; legge 11 dicembre 1984, n. 839, , primo comma) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica 1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-4

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(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica (Art. 4 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo