TESTO UNICO›Sez. I
Art. 4
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ; legge 11 dicembre 1984, n. 839, , primo comma)
Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione.
2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-4