REGIO DECRETO·n. CCCLI·17 agosto 1907
Che istituisce in Comiso una Regia scuola d'arte applicata alla industria.
Vigente dal 24 settembre 1907 13 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, indu
Art. 3Le lezioni sono serali e festive. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31
Art. 4Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza element
Art. 5L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 6Il delegato del Ministero presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno una
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovver
Art. 10Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di v
Art. 11Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta
Art. Disposizioni transitorieNel primo anno di esercizio della scuola le attribuzioni della Giunta di vigilanza potrann