Art. 6
In vigore dal 9 ott 1907
Il delegato del Ministero presidente della Giunta di vigilanza.
Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-6