Art. 9

In vigore dal 9 ott 1907
Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della Giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola. La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola. Il direttore e gli insegnanti, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie. La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto reale. Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-9

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