Art. 4

In vigore dal 9 ott 1907
Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità. Per l'ammissione al corso speciale degli operai adulti occorre soltanto dar prova di capacità e di moralità. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-4

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