Art. 4
In vigore dal 9 ott 1907
Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità.
Per l'ammissione al corso speciale degli operai adulti occorre soltanto dar prova di capacità e di moralità.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-4