Art. 3

In vigore dal 9 ott 1907
Le lezioni sono serali e festive. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio. La scuola ha un corso preparatorio della durata di un anno ed un corso normale di due anni. Essa è divisa in tre sezioni: 1ª per i falegnami ed ebanisti; 2ª per fabbri meccanici; 3ª per scalpellini e muratori. L'insegnamento comprende le seguenti materie: geometria elementare - disegno geometrico, ornamentale, architettonico e di macchine - elementi di prospettiva - modellazione. Alla scuola è annesso un corso speciale per operai adulti. Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-3

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Art. 3 Che istituisce in Comiso una Regia scuola d'arte applicata alla industria. — Testo vigente | Portale Normativo