Art. 2
In vigore dal 9 ott 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 1500;
la provincia di Siracusa con L. 1200;
il comune di Comiso con L. 1500.
Il comune di Comiso è tenuto altrui a fornire gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e le altre prestazioni di cui all' della legge 30 giugno 1907, n. 414.
Sono inoltre destinati al mantenimento dalla scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-2