Art. 2

In vigore dal 9 ott 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 1500; la provincia di Siracusa con L. 1200; il comune di Comiso con L. 1500. Il comune di Comiso è tenuto altrui a fornire gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e le altre prestazioni di cui all' della legge 30 giugno 1907, n. 414. Sono inoltre destinati al mantenimento dalla scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo