Art. 1

In vigore dal 9 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna; Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale; Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Siracusa in data 5 giugno 1907, della Deputazione provinciale di Siracusa in data 12 luglio 1907 e del Consiglio comunale di Comiso in data 6 e 14 giugno 1907; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Comiso, alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una R. scuola d'arte applicata all'industria. Essa ha lo scopo d'impartire agli operai le cognizioni teorico-pratiche necessarie all'esercizio delle arti e delle industrie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;351#art-1

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