REGIO DECRETO·n. MMMCXLI·31 ottobre 1888
Che istituisce in Anagni un istituto col titolo « Regina Margherita » per la educazione ed istruzione gratuita di fanciulle orfane di maestri elementari e lo erige in ente morale.
Vigente dal 9 dicembre 1898 15 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto che con regio d
Art. 2Esso è eretto in ente morale.
Art. 3Avrà sede nel fabbricato già appartenente ai frati domenicani, di cui il municipio di Anag
Art. 4Il collegio è pure autorizzato ad accettare l'offerta di lire 50,000 del cav. Vincenzo Gim
Art. 5Provvedono al mantenimento del collegio convitto un assegno annuale di L. 40,000 stanziato
Art. 6Il governo e l'amministrazione dell'istituto sono commessi ad una giunta di nove membri. S
Art. 7Dei tre delegati governativi uno è sino da ora nominato nella persona dell'on. deputato co
Art. 8Il presidente resterà in ufficio dieci anni, e gli altri membri tre anni.
Art. 9La organizzazione ed il numero delle signore componenti il comitato di Roma saranno determ
Art. 10La giunta così costituita provvederà sia a regolare il modo delle proprie funzioni, come a
Art. 11Questo sarà soggetto all'ispezione ed alla vigilanza del ministero dell'istruzione, senza
Art. 12Il ministro della pubblica istruzione disporrà nel convitto di tanti posti gratuiti quanti
Art. 13Dei posti gratuiti che devono essere istituiti nel convitto, quattro saranno conferiti su
Art. 14La direttrice dell'istituto sarà nominata con decreto reale. Le altre persone componenti l
Art. 15Uno speciale regolamento compilato dalla giunta ed approvato dal ministro della pubblica i
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ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 6.