Art. 11
In vigore dal 15 dic 1888
Questo sarà soggetto all'ispezione ed alla vigilanza del ministero dell'istruzione, senza la cui approvazione nessuna delle disposizioni della giunta, che si riferisca all'indirizzo educativo ed alla costituzione e funzione delle scuole, potrà essere eseguita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-11