Art. 11

In vigore dal 15 dic 1888
Questo sarà soggetto all'ispezione ed alla vigilanza del ministero dell'istruzione, senza la cui approvazione nessuna delle disposizioni della giunta, che si riferisca all'indirizzo educativo ed alla costituzione e funzione delle scuole, potrà essere eseguita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-11

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Art. 11 Che istituisce in Anagni un istituto col titolo « Regina Margherita » per la educazione ed istruzione gratuita di fanciulle orfane di maestri elementari e lo erige in ente morale. — Testo vigente | Portale Normativo