Art. 9
In vigore dal 15 dic 1888
La organizzazione ed il numero delle signore componenti il comitato di Roma saranno determinati con decreto ministeriale.
Così esse, come le maestre, per la scelta dei loro delegati procederanno a votazione per mezzo di schede, le quali saranno dalle prime inviate ai presidenti delle giunte, e dalle seconde ai consigli scolastici delle rispettive provincie.
Il risultato di queste elezioni dovrà essere notificato al ministro della pubblica istruzione.
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