Art. 8
In vigore dal 9 dic 1898
Il presidente resterà in ufficio dieci anni, e gli altri membri tre anni.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 30 ottobre 1898, n. CCCLI (351) ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "Il presidente restera' in carica cinque anni, gli altri membri tre anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-8