Art. 6

In vigore dal 9 dic 1898
Il governo e l'amministrazione dell'istituto sono commessi ad una giunta di nove membri. Sono chiamati a comporla un presidente e due delegati di nomina governativa, due delegati del municipio di Anagni, due del comitato delle signore costituitosi in Roma, uno delle maestre elementari ed uno dei consigli delle varie provincie del Regno. Per quest'ultimo, come per il delegato delle maestre, si procederà per turno tra le diverse provincie a cominciare da quella di Roma. La designazione successiva delle altre provincie sarà fatta dalla giunta.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 ottobre 1898, n. CCCLI (351) ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "Il governo e l'amministrazione del collegio «Regina Margherita» in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari sono affidati ad una giunta composta nel seguente modo: un presidente ed un delegato nominati dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; il sindaco pro tempore del municipio di Anagni; un rappresentante del consiglio provinciale ed uno del consiglio scolastico provinciale di Roma; due del comitato delle signore, di cui uno medico; una rappresentante delle maestre elementari; la direttrice dell'istituto". - (con l'articolo unico, comma 2) che "Il comitato delle signore nominera' due ispettori che prenderanno parte alle riunioni della giunta con voto deliberativo nelle questioni concernenti il personale. La assenza non invalidera' le deliberazioni della giunta". - (con l'articolo unico, comma 3) che "La rappresentante delle maestre elementari sara' nominata dal predetto Nostro ministro tra le insegnanti in attivita' di servizio".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-6

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Art. 6 Che istituisce in Anagni un istituto col titolo « Regina Margherita » per la educazione ed istruzione gratuita di fanciulle orfane di maestri elementari e lo erige in ente morale. — Testo vigente | Portale Normativo