Art. 5
In vigore dal 15 dic 1888
Provvedono al mantenimento del collegio convitto un assegno annuale di L. 40,000 stanziato nel bilancio del ministero della pubblica istruzione, gli assegni che saranno eventualmente stanziati nel bilancio del comune di Anagni, di altri comuni o delle provincie del Regno, la rendita del capitale Giminiani e gli altri cespiti provenienti da oblazioni di singoli benefattori o da raccolte già fatte o da farsi a cura dei comitati a tale scopo costituiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-5