Art. 12
In vigore dal 15 dic 1888
Il ministro della pubblica istruzione disporrà nel convitto di tanti posti gratuiti quanti corrisponderanno, tenuto conto dell'ammontare della retta, a due terze parti dell'assegno governativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-31;3141#art-12