LEGGE·n. 459·24 novembre 1992
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.
Vigente dal 26 novembre 1993 35 articoli 2 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1S o g g e t t iArt. 2Imposte considerateArt. 3Definizioni generaliArt. 4R e s i d e n z aArt. 5Stabile organizzazioneArt. 6Redditi immobiliariArt. 7Utili delle impreseArt. 8Navigazione marittima ed aereaArt. 9Imprese associateArt. 10D i v i d e n d iArt. 11I n t e r e s s iArt. 12C a n o n iArt. 13Utili di capitaleArt. 14Professioni indipendentiArt. 15Lavoro subordinatoArt. 16Compensi e gettoni di presenzaArt. 17Artisti e sportiviArt. 18P e n s i o n iArt. 19Funzioni pubblicheArt. 20Studenti ed apprendistiArt. 21I n s e g n a n t iArt. 22Altri redditiArt. 23P a t r i m o n i oArt. 24Disposizioni per evitare la doppia imposizioneArt. 25Non discriminazioneArt. 26Procedura amichevoleArt. 27Scambio di informazioniArt. 28Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolariArt. 29Istanza di rimborsoArt. 30Clausola di BerlinoArt. 31Entrata in vigoreArt. 32D e n u n c i aAggiornamenti recenti
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