Convenzione
Art. 1
S o g g e t t i
In vigore dal 28 nov 1992
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania,
desiderose di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali mediante una nuova Convenzione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
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S o g g e t t i
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-1