Convenzione

Art. 1

S o g g e t t i

In vigore dal 28 nov 1992
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali mediante una nuova Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni: . S o g g e t t i La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-1

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