Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 28 nov 1992
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica federale di Germania; b) l'espressione "Repubblica italiana", utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica italiana; c) l'espressione "Repubblica federale di Germania", utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile utilizzati da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) per quanto concerne la Repubblica italiana, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana; ii) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, i tedeschi così come definiti all'articolo 116, paragrafo 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania; iii) le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: i) in Italia: il Ministero delle Finanze; ii) nella Repubblica federale di Germania: il Ministro federale delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni espressione ivi non definita ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-3

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