Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 28 nov 1992
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa e di un loro ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indi- cate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: i) l'imposta sul reddito (Einkommensteuer); ii) l'imposta sulle società (Korperschaftsteuer); iii) l'imposta sul patrimonio (Vermogensteuer); iv) l'imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer); v) l'imposta fondiaria (Grundsteuer), (qui di seguito indicate quali "imposta tedesca"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-2

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