Convenzione
Art. 28
Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolari
In vigore dal 28 nov 1992
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-28