Convenzione

Art. 28

Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolari

In vigore dal 28 nov 1992
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-28

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