Convenzione

Art. 32

D e n u n c i a

In vigore dal 28 nov 1992
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte prelevate sul reddito e sul patrimonio per i periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Per la Repubblica federale italiana di Germania Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-32

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