Convenzione
Art. 18
P e n s i o n i
In vigore dal 28 nov 1992
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-18