LEGGE·n. 566·10 luglio 1982

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Vigente dal 26 febbraio 1983 32 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1SoggettiArt. 2Imposte considerateArt. 3Definizioni generaliArt. 4Domicilio fiscaleArt. 5Stabile organizzazioneArt. 6Redditi immobiliariArt. 7Utili delle impreseArt. 8Navigazione marittima ed aereaArt. 9Imprese associateArt. 10DividendiArt. 11InteressiArt. 12CanoniArt. 13Alienazione dei beniArt. 14Professioni indipendentiArt. 15Lavoro subordinatoArt. 16Compensi e gettoni di presenzaArt. 17Artisti e sportiviArt. 18PensioniArt. 19Funzioni pubblicheArt. 20Professori ed insegnantiArt. 21StudentiArt. 22Altri redditiArt. 23Eliminazione della doppia imposizioneArt. 24Procedura amichevoleArt. 25Scambio di informazioniArt. 26Agenti diplomatici e funzionari consolariArt. 27Estensione territorialeArt. 28Richieste di rimborsoArt. 29Entrata in vigoreArt. 30Denuncia
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