Convenzione
Art. 22
Altri redditi
In vigore dal 31 ago 1982
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(Altri redditi)
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti secondo la loro legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-22