Convenzione

Art. 22

Altri redditi

In vigore dal 31 ago 1982
. (Altri redditi) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti secondo la loro legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-22

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