Convenzione

Art. 20

Professori ed insegnanti

In vigore dal 31 ago 1982
. (Professori ed insegnanti) 1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare studi superiori o ricerche presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che era immediatamente prima del soggiorno residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi superiori o di ricerca per le quali sia assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente articolo non si applica ai, redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale attività sia svolta non nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di più persone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-20

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