Convenzione
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 31 ago 1982
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Wellington non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Nuova Zelanda con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1978;
b) in Italia con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1978.
3. Le domande di rimborsi o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti sui redditi assoggettati ad imposizione cui si applica la Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e che sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, possono essere prodotte entro tre anni da tale data, o, se posteriore, da quella in cui è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-29